STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA’
Art. 1. Il Martesana Mutur Classic, associazione fondata il 12 aprile 2005, ha sede in Cernusco sul Naviglio Mi).
Art. 2. Scopo del Martesana Mutur Classic è la valorizzazione storico-culturale di autoveicoli e di motoveicoli d’epoca. A tal fine l’Associazione potrà proporre, programmare, incentivare, sostenere iniziative o manifestazioni di carattere sociale,culturale, sportivo tendente a sviluppare le summenzionate finalità. L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
PATRIMONIO
Art. 3. Il patrimonio dell’Associazione è composto: a) dalle quote associative annuali; b) dalle eccedenze di
bilancio degli anni precedenti; c) da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e di privati.
SOCI
Art. 4. Possono essere Soci effettivi: a) i proprietari di auto e moto d’epoca; b) tutti coloro che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell’Associazione; c) le domande di ammissione saranno soggette all’approvazione del Consiglio Direttivo; d) l’Associazione entro il 30 giugno raccoglierà le quote associative.
Art. 5. Il Socio può dimettersi dall’Associazione in qualunque momento mediante comunicazione scritta al
Presidente: Il Consiglio Direttivo può, per gravi motivi e con voto unanime, sospendere o escludere un Socio dall’Associazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 6. Sono Organi dell’Associazione: 1) l’Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il
Revisore dei Conti.
Art. 7. L’Assemblea dei Soci è composta dai solo Soci in regola con il pagamento della quota associativa
annuale. In Prima Convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci è valida con la presenza della metà dei soci più uno dei Soci; in Seconda Convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci è valida con qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per decisioni che prevedono modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione è obbligatoria la maggioranza dei due terzi dei voti validi dei Soci presenti. Le votazioni possono anche avvenire per alzata di mano.
Art. 8. L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce una volta all’anno entro il 31 maggio su convocazione del
Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più opportune o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Soci effettivi e da almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
Art. 9. Oltre a quanto previsto dall’art. 7 e ai successivi art.li 10, 11, 13, 17, spetta alla Assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla determinazione dell’ammontare delle quote associative, sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e su tutte le questioni che spettano alla sovranità dell’Assemblea.
Art. 10. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Presidente.
Art. 11. I partecipanti alle Assemblee dei Soci votano personalmente o per delega.
Ogni Socio può avere al massimo due deleghe.
Art. 12. L’Assemblea nomina un Revisore dei Conti che rimane in carica un anno.
Art. 13. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti stabilito dall’Assemblea dei Soci e non potrà essere inferiore a cinque. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni.
Esso nomina fra gli eletti il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere.
L’elezione del Consiglio Direttivo si svolge a scrutinio segreto a maggioranza di voti.
A parità di voti sarà eletto il Socio più anziano in età, salvo rinuncia espressa del o degli aventi diritto alla
nomina. Le cariche sociali non sono retribuite salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai Soci o dai membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento di mansioni o incarichi sociali.
Art. 14. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità o ne sia fatta
richiesta da due Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni tecniche, consultive o esecutive alle quali affidare compiti particolari che riguardino le finalità dell’Associazione.
Art. 15. Il patrimonio dell’Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo tramite il Segretario tesoriere. Il bilancio dell’Associazione viene redatto entro il 31 maggio di ogni anno e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea del Soci.
Art. 16. La rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente il quale ha la
facoltà a compiere interventi presso Enti pubblici e privati, a riscuotere contributi, a rilasciare quietanza.
In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, con gli stessi poteri.
Art. 17. I Consiglieri sono rieleggibili.
VARIE
Art. 18. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione e beneficiare dei servizi da essa organizzati.
Art. 19. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio esistente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 20. Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile